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Come ottenere l’autorizzazioni all’allevamento della selvaggina
a cura di Maurizio Arduin (Veneto Agricoltura)
Gli animali
selvatici, in base alla nostra legislazione, sono considerati bene indisponibile dello stato e pertanto la loro detenzione e allevamento sono oggetto di apposita regolamentazione.
Questi animali possono pertanto essere detenuti solo per i seguenti scopi:
Per allevamento a
scopo imprenditoriale si intendono tutte quelle attività volte alla vendita di selvaggina per attività di caccia (in questo caso riguardano le specie elencate nel calendario venatorio regionale) o anche per attività alimentari ma gestiti come un’impresa agricola.
Per allevamenti a scopo alimentare si intendono quelle attività part-time la cui produzione è destinata all’auto consumo alimentare familiare. In genere questo tipo di allevamenti non supera i 30 capi.
Per allevamento a scopo amatoriale si intende la detenzione di specie ornamentali a livello familiare mentre per allevamenti a
scopo ornamentale si intende la detenzione degli stessi animali ma non praticata a livello familiare.
In ogni caso chi intenda detenere selvatici è vincolato a darne comunicazione alle autorità competenti. A questo punto gli animali selvatici si distinguono in due categorie: selvaggina oggetto di caccia e selvaggina non cacciabile.
Per quanto riguarda la selvaggina oggetto di caccia la comunicazione di detenzione deve essere inoltrata all’Ufficio Caccia della Provincia competente per territorio. Per la selvaggina non oggetto di caccia la comunicazione di detenzione deve essere inoltrata all’Ufficio del Corpo Forestale di Stato competente per territorio.
L’autonomia della nostra legislazione mostra la sua massima espressione proprio nella normativa che regola la detenzione dei selvatici oggetto di caccia. Infatti non è possibile indicare delle linee guida omogenee per questo tipo di autorizzazioni dato che praticamente quasi ogni provincia italiana adotta regole proprie.
Per evitare denuncie e perdite inutili di tempo consigliamo di seguire queste regole:
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informarsi con anticipo presso l’Ufficio Caccia della propria Provincia sul tipo e quantità di documentazione necessaria per ottenere l’autorizzazione alla detenzione di selvaggina;
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possedere sempre un documento di provenienza della selvaggina acquistata (è sufficiente la fattura) per evitare di essere accusati di “bracconaggio” o cattura in legale.
Inoltre è necessario sempre conoscere le modalità corrette di detenzione dei selvatici per non incorrere in denuncie per maltrattamento.
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