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Come
realizzare un piccolo macello aziendale
a
cura di Maurizio Arduin (Veneto Agricoltura)
Il consumatore, anche nelle carni di selvatici, ricerca la freschezza.
Questa caratteristica è la capacità dell'alimento di trasmettere quella
"vitalità residua" ancora presente nelle carni fresche e che
spingeva, nell'antichità, i cacciatori a cibarsi subito del fegato della
loro preda proprio per appropriarsi della vita dell'animale.
In merito a questo problema spesso l'iniziativa di molti imprenditori, il
più delle volte giovani, è stata soffocata dalle difficoltà
burocratiche legate al rilascio delle necessarie autorizzazioni e ai costi
onerosi che una piccola azienda doveva sopportare. Grazie però ad alcuni
regolamenti CEE e a leggi nazionali è oggi possibile, utilizzando solo
due soli locali, realizzare strutture idonee che consentono, senza
eccessivi costi, la macellazione e la vendita dei prodotti allevati in
azienda.
Ecco come fare per ottenere l'autorizzazione alla macellazione diretta in
azienda e realizzare locali idonei allo scopo.
Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria(2) per i locali
destinati alla macellazione devono essere inoltrate al sindaco del comune
di appartenenza e devono contenere:
-
il nome, la ragione sociale
e la sede dell'impresa agricola;
-
l'indicazione
dell'ubicazione dell'impianto;
-
l'indicazione delle specie
che si intendono macellare;
-
l'eventuale carattere
stagionale delle macellazioni;
-
l'indicazione del
presumibile termine di approntamento dei locali per la macellazione;
-
pianta planimetrica dei
locali in scala non superiore a 1:500;
-
descrizione sommaria dei
locali, degli impianti e delle attrezzature;
-
indicazioni relative
all'impianto di approvvigionamento idrico;
-
indicazioni relative allo
smaltimento dei rifiuti;
-
indicazione dei sistemi
scelti per assicurare la salubrità e la conservazione delle carcasse.
L'autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni(2) dal ricevimento della
comunicazione dell'interessato di avvenuto approntamento dei locali.
Per la realizzazione di un impianto aziendale di macellazione idoneo a
lavorare non più di 10.000 capi all'anno, suddivisi in piccole quantità
(circa 100-300 capi alla settimana), sono sufficienti due locali di
adeguata ampiezza: m2 4x4 l'uno. I locali per la macellazione devono
essere costruiti in modo tale da garantire una facile ed adeguata pulizia.
A tale proposito il pavimento e le pareti, sino ad almeno 2,00 metri di
altezza, devono essere piastrellati mentre il soffitto e la parte
terminale delle pareti devono essere ricoperte da intonaco lavabile. In
questo modo gli ambienti sono facilmente lavabili e disinfettabili. Le due
stanze devono poi essere sufficientemente illuminate e aerabili sia per
prevenire eventuali condensazioni di vapore, sia per evitare lo sviluppo
di muffe. Le finestre devono essere provviste di zanzariere per evitare la
presenza di insetti; in ogni caso deve essere impedita la presenza di
roditori e altri animali. L'acqua potabile deve essere disponibile in
quantità sufficiente e accessibile grazie alla presenza di lavelli in
acciaio inox, azionabili anche senza l'impiego delle mani (azionabili con
un gomito, un piede o un ginocchio) facilmente reperibili in commercio e
appositamente costruiti. La raccolta delle acque di lavaggio deve poi
essere garantita da appositi sistemi a sifone da posizionare
preferibilmente al centro del pavimento. Per una maggiore igiene e
facilità di pulizia è poi possibile rifinire spigoli ed angoli con
cornici, piedini e sgusci appositamente realizzati da ditte specializzate.
Più in particolare il primo locale viene adibito alle operazioni di
stordimento, dissanguamento, spennatura e spiumatura. Il secondo locale
viene invece destinato all'eviscerazione alla conservazione delle carcasse
(in apposito banco frigo) e all'eventuale vendita al dettaglio. Una tale
suddivisione delle operazioni in locali diversi (dissanguamento e
spennatura in un locale ed eviscerazione ed eventuale conservazione in un
secondo locale) è infatti idonea per garantire l'igienicità dei prodotti
in lavorazione.
Questi locali devono essere adibiti esclusivamente alla macellazione ed
eventualmente alla vendita diretta in azienda e non possono essere
destinati ad altri scopi.
Per quanto riguarda i servizi igienici e le docce possono essere
considerati idonei allo scopo anche quelli presenti nell'abitazione
dell'imprenditore.
Gli impianti, le attrezzature e gli utensili devono essere idonei allo
scopo. A tale proposito per la macellazione di selvatici a penna (fagiano,
quaglia, pernici, anatre, ecc.) sono necessari uno storditore, una pinza
ed una vasca per il dissanguamento, una spiumatrice a secco e un carrello
di raffreddamento. Per le diverse operazioni di eviscerazione devono
essere utilizzati tavoli realizzati in acciaio inox.
Per quanto riguarda poi le attrezzature atte ad assicurare la salubrità e
la conservazione delle carcasse possono essere utilizzati allo scopo dei
banco frigo nel caso in cui si intenda procedere alla vendita diretta in
azienda oppure delle celle frigo per conservare le carcasse prima di
trasferirle a macellerie, ristoranti, ecc.
I locali, gli impianti, le attrezzature e gli utensili devono essere
mantenuti in idonee condizioni igieniche con operazioni di ordinaria e
straordinaria pulizia. Dopo ogni operazione di macellazione è opportuno
quindi procedere anche alla sterilizzazione dei coltelli con appositi
sterilizzatori.
Il personale addetto alla preparazione e alla vendita deve essere munito
di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale
sanitario(2)
(1) D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 (regolamento
recante norme di applicazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la
direttiva 71/118/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di
produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da
cortile) pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1998, n. 20.
(2) Legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica
degli artt. 242, 243, 247, 250, e 266 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanza alimentari e delle bevande)
pubblicata nella Gazz. Uff. 4 giugno 1962, n. 139.
(3) D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559 (Regolamento
per l’attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi
sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di
carni di coniglio e selvaggina) pubblicata nella Gazz. Uff. 4 febbraio
1993, n. 28.
(4) Circolare del Ministero della Sanità 8 giugno 1999, n.9 (linee
di indirizzo per l’applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, concernente la produzione e l’immissione
sul mercato di carni fresche di volatili da cortile e del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1962, n. 559, per quanto concerne
la produzione di carni fresche di conigli e selvaggina allevata da penna)
pubblicata nella Gazz. Uff. 19 luglio 1999, n. 167.
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