| martedì 7 febbraio 2012 |
|
Come fare...Il mercato della piccola selvaggina a scopo alimentare
a cura di Maurizio Arduin (Veneto Agricoltura) La piccola selvaggina (in special modo fagiani e anatre) possono anche essere destinati all’allevamento a scopo alimentare. Alcuni allevamenti poi pratica anche il mercato misto vendendo cioè fagiani sia per attività venatoria che a scopo alimentare specialmente nel periodo di fine anno. Specialmente in questo periodo (mucca pazza, afta, ecc.) il consumatore richiede sempre più prodotti alternativi ricercando anche la qualità, la salubrità e la freschezza. Quest’ultima caratteristica può essere considerata poi come la capacità dell’alimento di trasmettere quella “vitalità residua” ancora presente nelle carni fresche e che spingeva, nell’antichità, i cacciatori a cibarsi subito del fegato della loro preda proprio per appropriarsi della vita dell’animale. Genuinità e salubrità possono pertanto essere presenti nelle carni della piccola selvaggina allevati in voliere aperte mentre la freschezza è garantita dalla macellazione diretta da parte dell’allevatore.
Molto spesso la vendita di queste carni viene fatta in maniera abusiva
perché l’allevatore è convinto che un mercato “regolare” non sia
possibile per le piccole e medie imprese agricole o che i costi siano
eccessivi. Oggi invece grazie a norme comunitarie e nazionali è possibile
macellare direttamente la piccola selvaggina a penna e le possibilità di
mercato sono molto interessanti.
Nel caso in cui i prodotti derivanti dall’allevamento aziendali di selvatici a penna vengono venduti, in parte o totalmente, presso negozi al dettaglio, tali carni(4) dovranno essere mantenute separate ed essere chiaramente identificabili con l’apposizione di un cartello riportante la dicitura “carni macellate nell’azienda di produzione”. Infine le singole carcasse devono essere identificabili con una etichetta riportante la ragione sociale e la sede dell’azienda agricola nonché la dicitura <<art. 4 D.P.R. n. 45971997>>. Normativa di riferimento: (1) D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 (regolamento recante norme di applicazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile) pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1998, n. 20. (2) Legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250, e 266 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanza alimentari e delle bevande) pubblicata nella Gazz. Uff. 4 giugno 1962, n. 139. (3) D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559 (Regolamento per l’attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e selvaggina) pubblicata nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1993, n. 28. (4) Circolare del Ministero della Sanità 8 giugno 1999, n.9 (linee di indirizzo per l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, concernente la produzione e l’immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile e del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1962, n. 559, per quanto concerne la produzione di carni fresche di conigli e selvaggina allevata da penna) pubblicata nella Gazz. Uff. 19 luglio 1999, n. 167.
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|